IL MIO 110% RISPONDE
Coibentazione tetto demolito e ricostruito, 110% possibile
COIBENTAZIONE DEL TETTO
DEMOLITO E RICOSTRUITO
Quesito
Al fine del risanamento energetico di una unità immobiliare a destinazione abitativa, nel rispetto dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dall’art. 119, dl Rilancio, si intende effettuare, tra gli altri, anche un intervento di demolizione e ricostruzione, con coibentazione e ridotto aumento volumetrico del tetto esistente. Posto quanto sopra, in considerazione anche del disposto di cui all’articolo 5, del decreto interministeriale 6 agosto 2020 (c.d. «Requisiti tecnici»), si ritiene che la spesa complessivamente sostenuta per gli interventi relativi alla struttura ed alla coibentazione del tetto al fine della sostituzione dello stesso nell’ambito di opere qualificate dal comune come di risanamento energetico, debba poter essere agevolata al 110% senza che si debba procedere allo scorporo delle spese relative alla realizzazione della struttura.
Risposta
La legge di Bilancio per 2021 ha ricompreso, nel novero degli interventi qualificati come «trainanti» nell’ambito dell’agevolazione da Superbonus e rientranti nella lettera a), dell’art. 119, dl Rilancio, anche gli interventi per la coibentazione del tetto, “senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente”.
Occorre tuttavia comprendere se l’ulteriore intervento previsto, quale quello di demolizione e ricostruzione del tetto con incremento volumetrico, possa farsi anch’esso rientrare nella maxi detrazione del 110, ovvero, al contrario, ne sia escluso.
Si evidenzia che, nell’ambito dell’intervento di coibentazione generalmente considerato sono da considerarsi ricomprese, tra le altre, anche le spese per la «demolizione e ricostruzione dell’elemento costruttivo» (così sito Enea); tuttavia, non è ben chiaro se a tale inciso possa ricondursi anche l’aumento volumetrico, qualora, come nella fattispecie, l’intervento venga effettuato esclusivamente sul tetto.
In considerazione del fatto che l’Agenzia delle entrate, nella circolare 24/E/2020, ha evidenziato che l’agevolazione spetta anche a fronte di interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione inquadrabili nella categoria della «ristrutturazione edilizia», ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d), del dpr 380/2001, v’è dunque da comprendere se l’intervento in questione sia riconducibile a tale categoria.
L’art. 3, comma 1, lett. d), del dpr n. 380 del 2001, prevede che per «interventi di ristrutturazione edilizia» si intendono gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono inoltre ricompresi gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’installazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico.
L’intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana.
Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza.
Orbene, il tetto non potrebbe considerarsi organismo edilizio, né edificio, costituendo esclusivamente una parte di esso; ciò nonostante, l’intervento di demolizione e ricostruzione del tetto con ampliamento volumetrico dello stesso potrebbe rientrare nella fattispecie di ripristino di parte di edificio, sebbene non (precedentemente) crollato o demolito, bensì demolito adesso in virtù della coibentazione.
Tale interpretazione, che in ogni caso andrebbe confermata dall’Agenzia delle Entrate, in uno alla disposizione contenuta nell’art. 5, del decreto «Requisiti tecnici», potrebbe consentire l’assoggettamento all’agevolazione del 110%, delle spese sostenute per l’intervento complessivamente considerato.
fonte italiaoggi

